Da quest’anno non è più fantascienza. Il Dlgs 13/2024, allineandosi anche a quanto previsto da altri ordinamenti fiscali, consente di “concordare” con il fisco l’ammontare delle imposte da versare per l’anno 2024 e 2025 indipendentemente da quello che poi sarà il fatturato e quindi l’utile effettivamente realizzato.

I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità ISA (vecchi studi di settore), nonché i contribuenti in regime forfettario di cui Legge 190/2014 possono, con un’istanza da presentare entro il 31 ottobre 2024 tramite i sistemi messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, definire a priori il carico fiscale da sostenere per il biennio 2024-2025 ad esclusione del comparto IVA.

Sarà necessario produrre un’istanza contente le informazioni di reddito richieste ed altri dati relativi alla attività.

Successivamente l’Agenzia, in base ai dati in proprio possesso effettuerà una valutazione dell’istanza formulando una sua proposta con il reddito concordato da assoggettare a tassazione.

Si avrà poi tempo fino al 31 ottobre 2024, data di scadenza per la trasmissione dei modelli dichiarativi, per esprimere la propria adesione a quanto formulato.

Quindi il contribuente dopo la proposta avrà la facoltà di:

  • accettare la proposta di concordato e versare le imposte e contributi avendo come parametro la base imponibile indicata nella proposta;
  • rifiutare tale proposta e procedere, come di consuetudine, a calcolare la propria posizione in base all’utile effettivamente realizzato.

Attraverso questo “accordo” quindi si potrà fissare il carico fiscale per le successive due annualità indipendentemente dal fatturato realizzato poi nelle stesse.

L’accordo prevede il versamento di un imposta sostitutiva che va dal 10% al 15%, in base al proprio punteggio Isa, della differenza tra quanto dichiarato nel 2023 ed il reddito concordato nel 2024.

Benefici

I soggetti che hanno aderito alla proposta oltre all’indubbio vantaggio fiscale:

– Sono esclusi dagli accertamenti induttivi sulle imposte di cui all’art.39 del DPR n. 600 del 1973.

– Accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA (esonero del visto di conformità per compensazioni di crediti Iva fino ad euro 70.000, ed Ires fino ad euro 50.000, esclusione dal prestare garanzie per rimborsi Iva fino a concorrenza di euro 70.000, etc.).

Tale agevolazione, come di consueto, non è aperta a tutti, vi sono specifici casi di esclusione e requisiti necessari all’accesso il ché richiederà che ogni caso dovrà essere valutato separatamente considerando fattibilità, costi e benefici.

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Articolo a cura di

Dott. Alberto Palmieri