L’Imu e la Tasi, due tributi apparentemente simili: stessa base imponibile, stessa definizione di abitazione principale, stessi termini per il versamento di acconto e saldo (16 giugno e 16 dicembre) e medesimo canale di versamento (F24), da quest’anno ancora più simili data l’esenzione anche ai fini Tasi prevista per l’abitazione principale. Esonero che è esteso anche alle fattispecie “assimilate” all’abitazione principale, come ad esempio la casa assegnata al coniuge separato. Eppure vi sono delle differenze, come il diverso trattamento vigente nel comparto agricolo: i terreni non sono imponibili ai fini Tasi, mentre sono soggetti ad Imu per i soggetti che non rientrano nella categoria Iap (Imprenditori agricoli professionali), nonché per quanto riguarda i fabbricati rurali strumentali, che sono esenti dall’Imu, ma pagano la Tasi seppure in misura ridotta con l’aliquota massima dell’1 per mille.
Quest’anno occorre però considerare le novità, anche a favore del contribuente, introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 tra cui l’esonero dell’abitazione principale anche ai fini Tasi (ad eccezione però delle categorie di lusso A/1, A/8 e A/9 che continueranno a pagare), nonché il blocco dei tributi e quindi l’impossibilità per i comuni di aumentare le aliquote. Altre novità sono costituite dalla riduzione del 25% prevista per gli immobili a canone concordato.
Il pagamento, come sempre, va effettuato tramite il modello F24 facendo attenzione alle compensazioni a saldo zero con altri tributi, essendo in tal caso necessario l’intervento di un intermediario per la trasmissione telematica dello stesso. E’ sempre prevista, infine, la possibilità di pagare l’intero importo annuale in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2016.
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